Autovelox sulla SS 613 Lecce – Brindisi, annullato l’ennesimo verbale elevato con apparecchio non omologato e Comune di Trepuzzi condannato alle spese del giudizio
I Giudici continuano ad annullare i verbali elevati con apparecchi non omologati, condannando anche alle spese del giudizio le amministrazioni
Mentre in Provincia si infiamma il dibattito sulla legittimità o meno degli strumenti di rilevazione delle infrazioni al CdS per eccesso di velocità, i Giudici continuano ad annullare i verbali elevati con apparecchi non omologati, condannando anche alle spese del giudizio le amministrazioni.
E’ del 29 gennaio scorso, infatti, una delle ultime pronunce con cui il Giudice di Pace di Lecce Dott.ssa Santoro, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista contro il Comune di Trepuzzi, annullando il verbale elevato sulla SS 613 Lecce – Brindisi.
Per l’Avv. Alfredo Matranga, che ha assistito in giudizio l’automobilista, il nocciolo della questione attiene principalmente sulla omessa omologazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, che risultano, a tutt’oggi, solo approvate e tarate, ma non omologate.
Il Giudice, accogliendo in pieno le tesi difensive del ricorrente, ha osservato a chiare lettere che “La giurisprudenza di legittimità è divenuta ormai granitica nell’affermare il principio in virtù del quale in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. (Co. Cass. n. Cass. 26521/2025, 13996/2025, 12924/2025, 2857/2025; n. 10505 del 18/04/2024, Cass. nn. 20913/2024)”.
Ha poi proseguito il Giudice, precisando che “La distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta
funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s.”.
Con l’annullamento del verbale il Giudice ha anche condannato il Comune di Trepuzzi al pagamento dei compensi professionali, liquidati in complessivi € 350,00, di cui € 43,00 per spese, oltre accessori di legge.
