Un importante precedente in materia di contenzioso tributario arriva dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione staccata di Lecce. Con la sentenza n. 148/2026, i giudici hanno integralmente accolto l’appello di una contribuente, difesa dall'avvocato Maurizio Villani, annullando un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Lecce per oltre 700.000 euro, e condannando l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio.

La vicenda riguardava una contribuente, socia di maggioranza di una società a responsabilità limitata, destinataria di un accertamento fiscale relativo all’anno d’imposta 2015. L’Ufficio aveva contestato la presunta percezione di utili extracontabili, ritenendo che, in presenza di una società a ristretta base partecipativa, tali utili fossero stati automaticamente distribuiti ai soci.

Sin dall’inizio, la contribuente aveva impugnato l’atto, contestando l’insufficienza della motivazione, l’assenza di prove sulla reale distribuzione degli utili e l’illegittimità delle sanzioni irrogate.

Nel corso del giudizio, tuttavia, è intervenuto un elemento decisivo: una sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, pronunciata nei confronti della stessa contribuente e sugli stessi fatti materiali oggetto dell’accertamento fiscale.

La Corte tributaria di Lecce ha attribuito a tale pronuncia un ruolo centrale, richiamando l’articolo 21-bis del D.Lgs. 74/2000, che stabilisce come la sentenza penale definitiva di assoluzione, emessa a seguito di dibattimento, produca effetti vincolanti nel processo tributario con riferimento ai fatti materiali accertati.

Secondo i giudici, ciò che rileva non è il giudicato penale in quanto tale, ma l’accertamento dei fatti contenuto nella decisione penale, che vincola il giudice tributario quando i fatti siano identici nei due procedimenti. Nel caso esaminato, il giudice penale aveva escluso in modo netto la prova della percezione di utili occulti da parte della contribuente, evidenziando l’assenza di qualsiasi elemento concreto a sostegno di tale ipotesi.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate non avesse assolto all’onere della prova, anche alla luce della documentazione prodotta dalla contribuente, dalla quale emergevano flussi finanziari del tutto incompatibili con la presunta distribuzione di utili.

Nel riformare la sentenza di primo grado, i giudici hanno ribadito alcuni principi fondamentali:

è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso tributario, un’esposizione anche sommaria delle ragioni di fatto e di diritto, purché sia chiaro il nucleo della censura;

la ristretta base societaria costituisce solo una presunzione semplice, che non consente di imputare automaticamente ai soci maggiori redditi senza prove concrete;

la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia vincolante nel processo tributario quando riguarda gli stessi fatti materiali;

spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’effettiva percezione di utili da parte del socio, soprattutto in assenza di ruoli gestionali nella società.

In conclusione, la Corte ha affermato che la presunzione di distribuzione di utili occulti non può operare in modo automatico, soprattutto quando mancano riscontri oggettivi e quando il contribuente risulta estraneo alla gestione societaria. In presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione sugli stessi fatti, l’accertamento fiscale fondato su mere presunzioni risulta illegittimo.

Una decisione che si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla tutela delle garanzie del contribuente, al rispetto del principio del contraddittorio e alla necessità di un rigoroso accertamento dei fatti anche in ambito tributario.