Supplenze ATA: per il Tribunale di Brindisi illegittimo il contratto al 30 giugno
Scuola e diritti dei lavoratori: novità a Brindisi, i giudici fanno chiarezza
Una sentenza destinata a incidere sul sistema delle supplenze del personale ATA arriva dal Tribunale del Lavoro di Brindisi, che ha accolto il ricorso promosso dai Cobas Scuola della città adriatica, attraverso l’azione legale dell’avvocato Luca Alemanno, stabilendo la nullità della clausola che fissava al 30 giugno la scadenza di un contratto di supplenza stipulato con un assistente amministrativo inserito nelle graduatorie provinciali di terza fascia. Il giudice ha disposto la sostituzione automatica del termine contrattuale con quello del 31 agosto, riconoscendo così la piena validità del rapporto per l’intero anno scolastico e condannando l’amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti, compresi quelli economici e contributivi.
Al centro della decisione c’è il principio secondo cui la natura della supplenza deve essere determinata dalla tipologia del posto disponibile e dalla durata della vacanza. Se il posto risulta vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre, il contratto deve necessariamente avere scadenza al 31 agosto. Qualsiasi termine diverso, come quello frequentemente fissato al 30 giugno, deve essere considerato illegittimo e sostituito automaticamente in base a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalla legge 124 del 1999 e dalle disposizioni del codice civile in materia di nullità parziale delle clausole contrattuali. La vicenda si inserisce in una prassi consolidata negli ultimi anni nella provincia di Brindisi.
Una volta esaurite le graduatorie provinciali, l’Ufficio scolastico territoriale trasferiva ai dirigenti scolastici la competenza per il conferimento delle supplenze, accompagnando tale passaggio con indicazioni che suggerivano di stipulare contratti con scadenza fissata esclusivamente al 30 giugno.
Una procedura che, secondo quanto evidenziato nel ricorso, risultava in evidente contrasto con quanto stabilito dalla normativa nazionale. In molti istituti, infatti, accadeva che i dirigenti scolastici, nel mese di giugno, chiedessero all’Ufficio scolastico territoriale l’autorizzazione a prorogare alcuni dei contratti stipulati con il personale ATA fino al 31 agosto.
L’autorizzazione veniva talvolta concessa, ma solo per una parte dei lavoratori, che venivano chiamati a firmare un nuovo contratto con decorrenza dal primo luglio e scadenza al termine dell’estate. Una scelta che, secondo i Cobas Scuola, introduceva un elemento di discrezionalità difficilmente giustificabile, creando un vantaggio per alcuni lavoratori rispetto ad altri. La proroga estiva, infatti, oltre a comportare un beneficio economico immediato, incide anche sulla progressione di carriera e sul punteggio maturato nelle graduatorie, generando così una disparità di trattamento tra dipendenti che svolgevano la stessa funzione e che si trovavano nella medesima posizione lavorativa. Proprio questa situazione è stata al centro del ricorso presentato per conto dell’assistente amministrativo iscritto ai Cobas Scuola di Brindisi, il quale aveva visto interrompersi il proprio contratto al 30 giugno nonostante il posto occupato fosse di fatto vacante e disponibile per l’intero anno scolastico.
Con la decisione del Tribunale, il lavoratore ha ottenuto il pieno riconoscimento del proprio diritto, mentre l’amministrazione è stata condannata a regolarizzare la posizione contrattuale e contributiva, oltre a corrispondere quanto dovuto sotto il profilo economico. I Cobas Scuola di Brindisi parlano di una pronuncia di grande rilievo per tutto il personale ATA, ritenendo che la sentenza possa costituire un importante precedente per altri lavoratori che si trovano nella stessa condizione.
Il sindacato ribadisce inoltre la propria disponibilità ad assistere tutti coloro che ritengono di aver subito scorrettezze o ingiustizie sul lavoro, invitando il personale interessato a contattare la sede di Brindisi per ricevere informazioni e supporto legale.
G.G.
