Nuovo stop per l’Autovelox installato dal Comune di Galatina sulla SS 101
Autovelox senza omologazione: il Giudice di Pace di Lecce annulla la multa e smentisce il “nuovo corso” invocato dai Comuni
Una sentenza destinata a far discutere, arriva dall’Ufficio del Giudice di Pace di Lecce. Con la decisione n. 657/2026, pubblicata il 6 febbraio, la giudice Antonella Santoro, accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Alfredo Matranga per il ricorrente, ha annullato un verbale per eccesso di velocità rilevato tramite apparecchiatura Photored F17DR installata dal Comune di Galatina.
Il punto dirimente? L’assenza dell’omologazione ministeriale dell’autovelox, requisito che la magistratura di merito e di legittimità continua a ritenere imprescindibile per la validità dell’accertamento.
Il cuore della decisione: approvazione non è omologazione
Il Comune aveva prodotto documenti relativi alla approvazione del dispositivo, ma non alla omologazione. E qui la sentenza è netta: “L’opposto ha versato in atti la documentazione comprovante l’approvazione dell’apparecchiatura ma non l’omologazione”.
Non solo. L’ente locale aveva sostenuto che le recenti modifiche normative — in particolare la L. 177/2024 e il nuovo sistema di comunicazione al MIT previsto dal D.D. 305/2025 — avrebbero introdotto una sorta di equiparazione funzionale tra i due istituti.
Il Giudice di Pace respinge l’argomento senza esitazioni: “Nessuna equiparazione è stata compiuta dal legislatore tra l’omologazione e l’approvazione”.
La comunicazione al MIT, infatti, serve al censimento degli autovelox, non a sanare la mancanza di omologazione.
La Cassazione è “granitica”
La sentenza richiama un filone giurisprudenziale ormai consolidato della Suprema Corte che ha stabilito sempre lo stesso principio: per le violazioni dell’art. 142 CdS, solo le apparecchiature “debitamente omologate” possono costituire fonte di prova.
L’approvazione è un procedimento diverso, più leggero, privo delle verifiche tecniche approfondite che caratterizzano l’omologazione. E senza omologazione, l’accertamento non regge.
Effetti pratici: una decisione che può incidere su migliaia di verbali
La pronuncia potrebbe avere un impatto significativo, soprattutto nei territori in cui gli autovelox sono stati installati confidando nel nuovo sistema di comunicazione al MIT.
Il messaggio è chiaro: la normativa recente non ha superato il principio cardine dell’art. 142 CdS. Per sanzionare l’eccesso di velocità serve un dispositivo omologato, punto.
Il Giudice ha così accolto l’opposizione, annullato il verbale e condannato il Comune di Galatina al pagamento delle spese legali per € 350,00.
Studio Legale Matranga
