L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibili sul proprio le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla c.d. Rottamazione quinquies
La Rottamazione Quinquies
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato il 20 gennaio che sono disponibili sul suo sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla c.d. Rottamazione quinquies il cui termine scade il 30 aprile 2026. Le domante possono essere presentate esclusivamente in via telematica.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione renderà disponibile entro il successivo 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da pagare in misura agevolata e i moduli di pagamento.
La nuova definizione comprende oltre ai debiti a ruolo previsti dalla quater dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche i carichi affidati alla Riscossione dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023 che sarà possibile estinguere versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
L’importo dovuto per la definizione agevolata si potrà pagare in unica soluzione con scadenza al 31 luglio 2026, oppure in un massimo di n. 54 rate bimestrali, di pari ammontare. Alla rateizzazione saranno applicati interessi del 3% annuo, a decorrere dal primo agosto 2026.
La nuova definizione riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da mancato versamento di:
- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Irap e dell’Iva;
- contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada.
A condizione che siano riferiti alle predette fattispecie, rientrano nella rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:
- delle prime tre rottamazioni o del «saldo e stralcio» per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della rottamazione-quater o della riammissione alla rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data sono regolarmente versate.
Sono esclusi dalla rottamazione quinquies i debiti per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni, quali le cartelle relative alla tariffa dei rifiuti del Comune (Tari) e le cartelle per bollo auto e sono anche esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da attività di accertamento.
Mauro Giorgino Dottore Commercialista e Revisore legale
